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Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003 (Rv. 566439 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Requisito occupazionale - Onere probatorio del lavoratore -Sussistenza - Limiti - Richiesta d'ufficio di esibizione del libro matricola - Mancata esibizione da parte del datore di lavoro - Desunzione di detto requisito sulla base del comportamento del datore di lavoro - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566439-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Sebbene l'onere di dimostrare la sussistenza del requisito dimensionale posto dall'art. 35 della legge n. 300 del 1970 incomba sul lavoratore illegittimamente licenziato che invochi la tutela prevista dall'art. 18 della medesima legge, il giudice - avendo il potere di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dalle parti che siano idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi - può legittimamente ordinare l'esibizione del libro matricola per poter stabilire il numero dei dipendenti e trarre, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., dalla mancata produzione la prova della esistenza del requisito dimensionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)