Sez. L, Sentenza n. 1645 del 05/03/1983 (Rv. 426484 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - NATURA RETRIBUTIVA - ASTENSIONE DAL LAVORO PER SCIOPERO - MANCATA CORRESPONSIONE DEI RATEI DELLA TREDICESIMA IN RELAZIONE A DETTO PERIODO - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - NATURA RETRIBUTIVA - ASTENSIONE DAL LAVORO PER SCIOPERO - MANCATA CORRESPONSIONE DEI RATEI DELLA TREDICESIMA IN RELAZIONE A DETTO PERIODO - LEGITTIMITÀ.*
La tredicesima mensilità, che, in base a pattuizioni collettive o individuali, viene normalmente corrisposta ai lavoratori dipendenti, in contrasto con la denominazione tuttora in uso di "gratifica natalizia" costituisce parte integrante della retribuzione, presentando i caratteri tipici della obbligatorietà e predeterminazione, nonché della diretta correlazione e proporzionalità con la prestazione lavorativa. Deve ritenersi, pertanto, legittima la mancata corresponsione dei ratei della tredicesima mensilità in relazione al periodo in cui il prestatore d'opera si sia astenuto dal lavoro per sciopero. (Conf 3366/82, mass n 421345; (Conf 4683/79, mass n 401231; (Conf 4683/79, mass n 401230; (Conf 3282/77, mass n 386818; (Conf 501/67, mass n 326444).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)