Sez. L, Sentenza n. 3366 del 02/06/1982 (Rv. 421345 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - CORRESPONSIONE PER I PERIODI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DOVUTI A SCIOPERO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - CORRESPONSIONE PER I PERIODI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DOVUTI A SCIOPERO - ESCLUSIONE.*
La tredicesima mensilità, attesa la sua natura retributiva, non deve essere corrisposta per i periodi di sospensione del rapporto dovuti a sciopero, senza che tale principio possa trovare deroga nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda la corresponsione nelle ipotesi di lavoratori considerati in servizio (gravidanza, puerperio, infortunio), trattandosi di omissioni di lavoro non riconducibili - come lo sciopero - a volontà del lavoratore. (Conf 502/81, mass n 410980).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1973 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)