Sez. 5 - , Sentenza n. 29254 del 20/10/2023 (Rv. 669267 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE | Associazioni sportive dilettantistiche - Regime fiscale - Art. 90, comma 1, della l. n. 289 del 2002 - Ambito di applicazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE
In tema di IRAP, l'art. 10 del d.lgs. n. 446 del 1997, riguardando tutti gli enti non commerciali e non essendo richiamato dall'art. 90, comma 1, della l. n. 289 del 2002, si applica solo alle associazioni sportive dilettantistiche che rientrano in tale categoria, in base all'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 446 del 1997, ma non a quelle costituite in forma di società di capitali, che soggiacciono alle disposizioni tributarie previste per gli enti commerciali e società di capitali, tra cui l'art. 5 del medesimo decreto legislativo.
Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 1 CORTE COST., Legge 16/12/1991 num. 398, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 10, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)