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Sez. T, Ordinanza n. 20923 del 20/06/2026 (Rv. 678805-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE | Società e associazioni sportive dilettantistiche - Agevolazioni - Redazione annuale di un rendiconto economico-finanziario - Necessità - Sostituibilità con il bilancio civilistico - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678805-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE

Il godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148, comma 3, TUIR per le associazioni sportive dilettantistiche, esteso, ex art. 90 della l. n. 289 del 2002, alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, è subordinato, oltre che al requisito formale dell'inserimento nello statuto di apposite clausole, anche al rispetto, in concreto, delle prescrizioni dalle stesse imposte, tra cui quella di redigere e approvare il rendiconto economico-finanziario annuale, nel quale riportare distintamente le entrate istituzionali e quelle commerciali, adempimento non sostituibile dalla presentazione del bilancio civilistico, stante la specifica funzione di trasparenza che il primo è destinato ad assolvere.

Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 18 CORTE COST., Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)