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Sez. L, Sentenza n. 6602 del 05/12/1988 (Rv. 460907 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - POTERE DEL GIUDICE DI AMMETTERE D'UFFICIO MEZZI ISTRUTTORI INDISPENSABILI - LIMITI - SANATORIA DI PRECLUSIONI E DECADENZE GIÀ VERIFICATESI A CARICO DELLE PARTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460907-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - POTERE DEL GIUDICE DI AMMETTERE D'UFFICIO MEZZI ISTRUTTORI INDISPENSABILI - LIMITI - SANATORIA DI PRECLUSIONI E DECADENZE GIÀ VERIFICATESI A CARICO DELLE PARTI - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel processo del lavoro, il potere, attribuito al giudice di appello dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., di ammettere, anche "ex officio", quei mezzi istruttori che appaiono indispensabili ai fini della decisione, non può esercitarsi per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi, (ancorché per effetto della contumacia della parte nel precedente giudizio), atteso che si riferisce esclusivamente alle prove di fatti che le parti non abbiano avuto la possibilità di dimostrare nei modi e nei tempi prescritti. (V 7191/86, mass n 449259; (V 318/84, mass n 432590).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)