Sez. L, Sentenza n. 318 del 14/01/1984 (Rv. 432590 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO NON COSTITUITO IN PRIMO GRADO - DECADENZA DAL DIRITTO DI PROPORRE MEZZI PROBATORI - ESTENSIONE DELLA PRECLUSIONE IN SEDE DI GRAVAME IN DANNO DEL MEDESIMO CONVENUTO APPELLANTE - NECESSITÀ - POTERE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO DI AMMETTERE NUOVI MEZZI PROBATORI - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO NON COSTITUITO IN PRIMO GRADO - DECADENZA DAL DIRITTO DI PROPORRE MEZZI PROBATORI - ESTENSIONE DELLA PRECLUSIONE IN SEDE DI GRAVAME IN DANNO DEL MEDESIMO CONVENUTO APPELLANTE - NECESSITÀ - POTERE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO DI AMMETTERE NUOVI MEZZI PROBATORI - IRRILEVANZA.*
Nel rito del lavoro, la parte rimasta volontariamente contumace nel giudizio di primo grado deve accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e le decadenze già verificatesi, con la conseguenza che soggiace, nel giudizio di appello, alle preclusioni nelle quali sia incorso per essere decaduto, omettendo di costituirsi ritualmente in primo grado, dal diritto di proporre i mezzi di prova di cui intenda valersi. Nè può rilevare il potere del giudice d'appello di ammettere nuovi mezzi di prova, ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, poiché, a prescindere dal carattere meramente discrezionale di siffatta valutazione, tale potere non può essere esercitato allo scopo di sanare decadenze già verificatesi e, in particolare, la decadenza del convenuto (appellante), in ordine all'indicazione dei mezzi di prova, determinata, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., dalla sua tardiva Costituzione oppure dalla sua contumacia in primo grado. (V 5192/83, mass n 430059; (V 4689/83, mass n 429583; (V 5902/82, mass n 423662).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)