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Sez. 1, Sentenza n. 123 del 12/01/1977 (Rv. 383613 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DELLA DIFFERENZA DI VALORE DELL'IMMOBILE E DELLA PARTE RESIDUA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383613-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DELLA DIFFERENZA DI VALORE DELL'IMMOBILE E DELLA PARTE RESIDUA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*

In tema di Determinazione dell'indennita per espropriazione parziale, l'applicabilita del criterio dettato dall'art 40 della legge 25 giugno 1865 n 2359, consistente nel calcolo della differenza fra il valore di tutto l'immobile, prima dell'espropriazione, e quello attribuibile successivamente alla porzione residua, presuppone che la parte del fondo non compresa nell'espropriazione abbia subito, a causa di questa, una modifica di valore. In difetto di tale circostanza, infatti, nessun risultato utile potrebbe conseguire dall'applicazione di detto criterio, in sostituzione di quello generale del computo del valore venale del bene espropriato. (V 3566/72, mass n 361548; (V 2635/72, mass n 360195).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)