Sez. 6, Sentenza n. 523 del 16/03/1967 Ud. (dep. 06/06/1967) Rv. 104516 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITA - CONDIZIONI E CRITERI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITA - CONDIZIONI E CRITERI.*
La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello e un istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralita nel secondo grado (art 518 cod proc pen), nel quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi dinanzi ai primi giudici. Percio la legge, ben lungi dal riconoscere carattere di obbligatorieta incondizionata o anche solo di discrezionalita all'Esercizio del potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione, vincola e subordina tale potere, nel suo concreto Esercizio, ad una condizione rigorosa, a quella cioe che il giudice ritenga, contro la predetta presunzione di completezza dell'istruttoria, di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti (caso di applicazione particolare del principio generale cosi detto della economia della prova, che non tollera attivita istruttoria superflua e del quale si riscontrano altre applicazioni negli artt 299, 457, 469 e 455 cod proc pen). non basta, pertanto, la presumibile attitudine di mezzi di prova proposti a influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice di secondo grado a disporre la richiesta rinnovazione del dibattimento, occorrendo, invece, altresi, che il giudice ad quem ritenga di non poter decidere allo stato degli Atti; che, se invece egli stimi la causa gia matura per la sua soluzione per sufficiente completezza della istruttoria dibattimentale di primo grado, nella quale l'accusa e la difesa abbiano avuto normale possibilita di fare acquisire il necessario materiale probatorio per l'accertamento della verita, il giudice dell'impugnazione non puo disporre l'assunzione di nuove prove, ma deve definire la causa sulla base di quelle gia acquisite. (Conf 103412, anno 1967; V 103028 ed ivi citate, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)