diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1668 del 14/02/1987 (Rv. 451061 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONDIZIONE REDDITUALE - LIMITE DI REDDITO EX ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - PORTATA - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE IN MANCANZA DI DETTA CONDIZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - EFFETTI - SOSPENSIONE DELLA CORRESPONSIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451061-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONDIZIONE REDDITUALE - LIMITE DI REDDITO EX ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - PORTATA - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE IN MANCANZA DI DETTA CONDIZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - EFFETTI - SOSPENSIONE DELLA CORRESPONSIONE - NECESSITÀ.*

Il limite di reddito stabilito dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 - norma che, nel testo risultante dagli emendamenti modificativi inseriti dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, è applicabile dal 26 novembre 1983, data di entrata in vigore della detta legge di conversione, a tutte le prestazioni pensionistiche per Invalidità in corso a tale data nonché a quelle liquidate successivamente ma con decorrenza anteriore all'1 luglio 1984, data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222 - non incide sull'esistenza del diritto alla pensione d'Invalidità ma costituisce semplice condizione per l'esigibilità della medesima, la quale, ove detto limite risulti superato (per cause diverse dal riacquisto della capacità di guadagno) dopo che la pensione è stata attribuita, non viene revocata (ossia soppressa con effetto ex nunc), restandone solo sospesa la corresponsione. Pertanto, la norma suddetta, se impone al giudice di verificare, per il periodo successivo al 26 novembre 1983, anche la sussistenza o meno della detta condizione reddituale (con l'adozione delle conseguenti statuizioni quanto all'esigibilità o meno della pensione), non esclude l'Obbligo dello stesso giudice di procedere all'accertamento della sussistenza o meno del diritto alla pensione d'Invalidità pure se al tempo della decisione non risulti detta condizione, potendo la stessa realizzarsi successivamente (con il conseguente venir meno dell'inesigibilità della prestazione) per effetto dell'abbassamento del reddito al di sotto della soglia fissata. (V 4241/85, mass n 441735 e 441736; (V 311/85, mass n 438536).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)