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Sez. L, Sentenza n. 1153 del 04/02/1988 (Rv. 457390 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITÀ IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 463 DEL 1983 - SENTENZA COSTITUTIVA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE E DELL'OBBLIGO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DELLA MEDESIMA - SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE IN RELAZIONE AL PERIODO SUCCESSIVO A DETTA ENTRATA IN VIGORE - CONDIZIONI - DOMANDA DI PENSIONE SUCCESSIVA A TALE DATA O DECORRENZA DELLA PENSIONE DA DATA POSTERIORE - MANCANZA DELLE CONDIZIONI DELLA SOSPENSIONE PREDETTA - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATO.*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457390-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITÀ IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 463 DEL 1983 - SENTENZA COSTITUTIVA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE E DELL'OBBLIGO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DELLA MEDESIMA - SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE IN RELAZIONE AL PERIODO SUCCESSIVO A DETTA ENTRATA IN VIGORE - CONDIZIONI - DOMANDA DI PENSIONE SUCCESSIVA A TALE DATA O DECORRENZA DELLA PENSIONE DA DATA POSTERIORE - MANCANZA DELLE CONDIZIONI DELLA SOSPENSIONE PREDETTA - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATO.*

Il giudice che accerti la sussistenza di uno stato d'Invalidità pensionabile anteriore al 26 novembre 1983, data di entrata in vigore della disposizione dell'art. 8 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, che (nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638) ha subordinato la corresponsione della prestazione previdenziale al godimento di un reddito non superiore ad un determinato limite, deve pronunciare una sentenza costitutiva, che affermi sia il diritto dello assicurato alla pensione d'Invalidità che l'Obbligo dell'i.N.P.S. all'erogazione della medesima, potendo disporre la sospensione della prestazione, in relazione al periodo successivo alla data predetta, solo nel caso in cui l'istituto previdenziale abbia allegato e dimostrato la sussistenza della condizione reddituale ostativa. La Mancanza di tale condizione deve invece essere provata dallo assicurato - mediante la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 ed in relazione, peraltro, al solo anno di decorrenza della pensione - ove la prestazione previdenziale sia domandata dopo l'entrata in vigore della citata normativa del 1983 o, pur se domandata prima, abbia una decorrenza posteriore al 26 novembre 1983. (V 3387/87, mass n 452423; (V 1668/87, mass n 451061; (V 5031/86, mass n 447692).*

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)