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Sez. 2, Sentenza n. 12561 del 25/11/1992 (Rv. 479710 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze | Compensi spettanti al perito consulente tecnico, interprete e traduttore - Decreto di liquidazione - Opposizione - Ordinanza emessa dal Tribunale o dalla Corte di Appello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..
Stato
decisa il 1992-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479710-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze

L'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, con la quale il Tribunale o la Corte di Appello decide sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete o traduttore, è impugnabile col ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento che risolve una controversia su diritti soggettivi, avente carattere definitivo, con attitudine a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, gli stessi diritti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)