Sez. 1, Sentenza n. 883 del 25/01/1995 (Rv. 489947 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione - Decreto - Opposizione - Decisione - Ordinanza relativa - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
L'ordinanza con la quale il tribunale o la corte d'appello decide sull'applicazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 cost., trattandosi di provvedimento che risolve una controversia su diritti soggettivi, avente carattere definitivo, con attitudine a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, gli stessi diritti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)