Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 10/07/1995 Cc. (dep. 08/09/1995) Rv. 202394 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Provvedimento di sospensione adottato dal magistrato di sorveglianza - Partecipazione dello stesso magistrato alla decisione del tribunale di sorveglianza sulla revoca della misura - Questione di illegittimità costituzionale della norma che la consente - Manifesta infondatezza.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 dell'ordinamento penitenziario, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma suddetta - a differenza di quanto previsto in materia di impugnazione avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza - consente che del tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sulla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale faccia parte il magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 51-ter dell'ordinamento penitenziario, abbia già disposto la provvisoria sospensione del medesimo affidamento; ciò in quanto, mentre in materia di misure di sicurezza il magistrato di sorveglianza ha un potere decisionale proprio, per cui il gravame avverso provvedimenti adottati in detta materia segue le regole generali in base alle quali è esclusa la partecipazione al giudizio di secondo grado da parte del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, nel caso, invece, della sospensione di una misura alternativa alla detenzione disposta ai sensi dell'art. 51-ter ordine penitenziario, il provvedimento del magistrato di sorveglianza è soltanto un provvedimento provvisorio, come tale non impugnabile, posto che la decisione in ordine alla revoca spetta al tribunale di sorveglianza, quale giudice di primo grado e non di appello.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)