diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2463 del 15/03/1994 (Rv. 485724 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Condizioni - Rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore - In genere | Genitore autore del precedente riconoscimento - Consenso al riconoscimento ad opera dell'altro genitore - Rifiuto - Legittimità o meno del rifiuto - Accertamento - Criteri - Valutazioni comparative dei due genitori o apprezzamenti negativi circa la personalità o la condotta del genitore intenzionato ad effettuare il secondo riconoscimento - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1994-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485724-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Condizioni - Rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore - In genere

Nell'indagine sulla legittimità o meno del rifiuto, da parte del genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio naturale, del consenso al successivo riconoscimento ad opera dell'altro genitore (art. 250 cod. civ.), occorre fare esclusivo riferimento all'interesse del minore, e, quindi, valutare il complesso dei diritti che a lui derivano da detto ulteriore riconoscimento, considerandosi che esso non incide in sè sul rapporto con l'autore del precedente riconoscimento (art. 317 bis cod. civ.), né impone a quest'ultimo di riprendere la convivenza con l'altro genitore o di troncare eventuali legami con terzi. Al fine indicato, pertanto, non rilevano valutazioni comparative dei due genitori, né apprezzamenti negativi circa la personalità o la condotta di chi intende effettuare il secondo riconoscimento, se non nei limiti in cui possano evidenziare che l'acquisto di quei diritti sia foriero, per il minore stesso, più di nocumento che di vantaggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)