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Sez. 1, Sentenza n. 11263 del 29/12/1994 (Rv. 489457 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Riconoscimento di un figlio naturale minore degli anni sedici già riconosciuto da un genitore - Diritto soggettivo dell'altro genitore - Limiti - Condizione.
Stato
decisa il 1994-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489457-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE

Il riconoscimento di un figlio naturale minore degli anni sedici già riconosciuto da un genitore, da parte dell'altro genitore, ancorché condizionato all'interesse del minore, costituisce un diritto soggettivo primario del genitore stesso, costituzionalmente garantito dall'art. 30 della Costituzione. Ne consegue che, perché tale diritto possa essere sacrificato, non è sufficiente l'interesse del minore a conservare o a non veder turbata la serenità di vita che conduce col genitore che lo ha riconosciuto per primo, ma è necessaria la presenza di un fatto impeditivo di importanza proporzionale al diritto sacrificato e tale da far ritenere che il trauma presumibilmente riportabile dal minore sarebbe così grave da pregiudicare il suo sviluppo psico-fisico.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)