Sez. 1, Sentenza n. 14894 del 22/10/2002 (Rv. 558184 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE | Diritto soggettivo del genitore al riconoscimento del minore infrasedicenne - Configurabilità - Portata - Limiti.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE
Il riconoscimento del figlio naturale minore ed infrasedicenne già riconosciuto da un genitore, rappresenta un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito e - in quanto tale - non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto di quest'ultimo ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una precisa e completa identità. Conseguentemente, il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione da parte dell'altro genitore che per primo abbia proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico - fisico del minore.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)