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Sez. 3, Sentenza n. 15889 del 20/07/2011 (Rv. 619064 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Professioni sanitarie - Ricorso avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Giudizio dinanzi alla Commissione centrale - Ministro della Sanità - Qualità di litisconsorte necessario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619064-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di professioni sanitarie, venute meno, ex art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, le competenze del prefetto (in materia di sanità pubblica), trasferiti alle Regioni gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali ed affermata la competenza dello Stato relativamente agli ordini e collegi professionali, il Ministro della Sanità (e non più il Prefetto o il Medico provinciale) è legittimo contraddittore - insieme con il Procuratore della Repubblica e l'ordine professionale - sia nel giudizio avente ad oggetto un ricorso contro decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in materia di iscrizione all'albo o di sanzioni disciplinari, sia nella precedente fase giurisdizionale davanti a tale Commissione, a seguito d'impugnazione del provvedimento amministrativo adottato dall'ordine locale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 13/03/1958 num. 296 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)