Sez. L, Sentenza n. 14415 del 04/11/2000 (Rv. 541371 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione - Tempestività - Portata - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento disciplinare e con riguardo alla tempestività della contestazione dei fatti addebitati, il requisito dell'immediatezza va inteso in senso relativo e valutato dal giudice di merito anche in rapporto alla eventuale complessità delle indagini necessarie per l'accertamento dell'illecito (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in riferimento a più fatti di ammanco di cassa, ha ritenuto, anche in relazione alla complessità delle indagini, tempestiva la contestazione effettuata a circa venti giorni dal primo episodio e a tredici dagli ultimi).
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)