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Sez. 3, Sentenza n. 7510 del 04/06/2001 (Rv. 547216 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti - Con l'atto introduttivo del giudizio o con deposito contestuale al deposito di detto atto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547216-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Nel rito ordinario, conformemente al disposto dell'art. 163 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 342, primo comma, mirante a salvaguardare le esigenze di celerità del processo e a consentire completa instaurazione del contraddittorio, la produzione di documenti nuovi in grado d'appello deve essere compiuta dall'appellante, a pena di decadenza, sia mediante loro specifica indicazione nell'atto introduttivo del giudizio, sia mediante il loro deposito contestualmente all'atto di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)