Sez. 3, Sentenza n. 7510 del 04/06/2001 (Rv. 547216 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti - Con l'atto introduttivo del giudizio o con deposito contestuale al deposito di detto atto - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Nel rito ordinario, conformemente al disposto dell'art. 163 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 342, primo comma, mirante a salvaguardare le esigenze di celerità del processo e a consentire completa instaurazione del contraddittorio, la produzione di documenti nuovi in grado d'appello deve essere compiuta dall'appellante, a pena di decadenza, sia mediante loro specifica indicazione nell'atto introduttivo del giudizio, sia mediante il loro deposito contestualmente all'atto di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)