Sez. 1, Sentenza n. 5463 del 16/04/2002 (Rv. 553759 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 52 della legge n. 353 del 1990 - Nuovi documenti - Produzione - Ammissibilità - Termine di decadenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, atteso che il divieto di produzione di nuovi "mezzi di prova" va riferito alle prove cosiddette costituende e non anche a quelle cosiddette precostituite. Tale facoltà, in armonia con lo spirito della legge n. 353 del 1990, rivolta a concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento, deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all'uopo fissato dagli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., espressamente richiamati, anche con riferimento ai termini, dall'art. 347 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)