Sez. 3, Sentenza n. 13670 del 13/10/2000 (Rv. 540983 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345, comma terzo, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui all'art. 52 della legge n. 353 del 1990 - Applicabilità ai giudizi promossi in epoca successiva al 29 Aprile 1995 - Produzione di nuovi mezzi di prova - Esclusione - Produzione di documenti come prove precostituite - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 Novembre 1990, n. 353 - applicabile ai giudizi promossi in epoca successiva al 29 Aprile 1995, ex art. 90 della legge n. 353 del 1990, come sostituito, da ultimo, con D.L. n. 121 del 1995, più volte reiterato fino alla conversione in legge n. 534 del 1995 - non vieta la produzione di nuovi documenti in appello. Non casualmente, infatti, come si evince dai lavori preparatori della citata legge n. 353 del 1990, la norma stabilisce solo che non sono in via generale ammessi "nuovi mezzi di prova", mentre non si riferisce alle prove cosiddette precostituite, quali i documenti.
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)