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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13255 del 16/06/2011 (Rv. 618340 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Obbligazione dedotta in giudizio riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore - Foro dell'insorgenza dell'obbligazione - Individuazione - Criteri - Fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno da mancata attuazione di direttive comunitarie proposta da un medico specializzando.
Stato
decisa il 2011-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618340-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

In tema di foro della P.A., con riguardo al foro dell'insorgenza dell'obbligazione, di cui all'art. 25 cod. proc. civ., l'ufficio giudiziario competente a conoscere della domanda proposta nei confronti dello Stato deve essere individuato in quello di Roma qualora l'obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore. (Fattispecie relativa alla domanda di un medico specializzato volta ad ottenere l'adempimento da parte dello Stato italiano dell'obbligo del risarcimento del danno derivato dall'inadempimento da parte del detto Stato delle direttive CEE 75/363 e 82/76).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)