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Sez. 3, Ordinanza n. 14718 del 30/07/2004 (Rv. 575715 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Art.20 cod. proc. civ. - Applicabilità alle obbligazioni di fonte extracontrattuale - Onere del convenuto di eccepire l'incompetenza in relazione ad entrambi i criteri di collegamento previsti da detta norma - Configurabilità - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'eccezione.
Stato
decisa il 2004-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575715-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

Nel giudizio in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, se l'obbligazione dedotta abbia origine da un fatto illecito, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio ai sensi degli artt. 6 del R.D. del 30 ottobre 1933, n.1611 e 25 cod. proc. civ., il "forum delicti" concorre, in via alternativa, con il "forum destinatae solutionis", da determinare in base alle norme di contabilità pubblica - art. 54 R.D. del R.D. 18 novembre 1923 n.2440, artt. 278, lett. d), 287 e 407 del R.D. 23 maggio 1924 n.827, e cioè con il luogo in cui ha sede l' ufficio di Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato. Pertanto, qualora in detto giudizio l'Amministrazione dello Stato eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento e, in mancanza, l'eccezione deve ritenersi inammissibile e, conseguentemente la competenza resta definitivamente radicata innanzi al giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)