diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8932 del 19/06/2002 (Rv. 555182 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Esercizio dell'azione causale - Onere di deposito in cancelleria del titolo - Natura - Presupposto processuale o condizione dell'azione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555182-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

L'onere di depositare in cancelleria l'assegno bancario, posto a carico del possessore che esercita l'azione causale prevista dall'art. 58, comma secondo, del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1376, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali e neppure alle condizioni dell'azione, ma costituisce solo una cautela prevista al fine di evitare al debitore il rischio di una duplicazione di pagamento; ne consegue che il titolo può essere depositato anche nel corso del giudizio, sia di primo che di secondo grado, sicché l'omesso deposito di esso non impedisce neppure l'emissione del decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1376 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)