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Sez. L, Sentenza n. 4503 del 15/05/1987 (Rv. 453206 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ACCETTAZIONE DI UNA RETRIBUZIONE CONFORME ALLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO COLLETTIVO MA NON AI REQUISITI EX ART. 36 COST. - PRECLUSIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE DI ADEGUAMENTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453206-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ACCETTAZIONE DI UNA RETRIBUZIONE CONFORME ALLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO COLLETTIVO MA NON AI REQUISITI EX ART. 36 COST. - PRECLUSIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE DI ADEGUAMENTO - INSUSSISTENZA.*

L'accettazione da parte del lavoratore subordinato, nel corso del rapporto, di una retribuzione priva dei requisiti di proporzionalità e sufficienza non può precludere al lavoratore medesimo - stante l'inderogabilità del precetto di cui all'art. 36 cost. - di domandare in giudizio l'adeguamento della sua retribuzione, anche nell'ipotesi in cui il salario percepito risulti conforme a quello previsto dalle clausole della contrattazione collettiva o dalla prassi aziendale, ove queste non siano rispondenti al precetto costituzionale citato. (V 441/83, mass n 425235; (V 4947/78, mass n 394674).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)