Sez. 5, Sentenza n. 3402 del 12/02/2010 (Rv. 611950 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Interessi moratori su crediti in sofferenza - Rapporto di deducibilità ex art. 58 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI
In tema di determinazione del reddito d'impresa, vigendo l'art. 58 del d.P.R. n. 597 del 1993 (norma applicabile fino al 31 dicembre 1987), gli interessi di mora su crediti in sofferenza, maturati nel periodo di imposta, possono essere computati - tanto nel numeratore quanto nel denominatore - ai fini del rapporto di deducibilità previsto dalla citata disposizione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)