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Sez. 5, Sentenza n. 13815 del 27/06/2005 (Rv. 582291 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Rapporto di deducibilità ex art. 58 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Determinazione - Interessi moratori su crediti in sofferenza - Computo - Legittimità - Successivo regime introdotto con l'art. 63 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Non computabilità degli interessi di mora accantonati a norma dell'art. 71 del d.P.R. medesimo.
Stato
decisa il 2005-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582291-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, previsto dall'art. 58, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sino al 31 dicembre 1987 vanno computati - tanto al numeratore, quanto al denominatore - anche gli interessi di mora su crediti in sofferenza maturati nel periodo di imposta (principio della doppia computabilità). Successivamente, l'art. 63 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ha introdotto un diverso regime e, da un lato, ha confermato, al primo comma, la regola generale relativa alla percentuale di deducibilità degli interessi passivi, dall'altro, nei commi successivi, ha dettato una serie di deroghe e specificazioni, tra le quali figura anche quella della non computabilità, ai fini dell'ottenimento della percentuale di deducibilità, degli interessi di mora accantonati a norma dell'art. 71 del d.P.R. medesimo. Ne consegue che, solo dall'1 gennaio 1988, ma non per i periodi di imposta antecedenti, vige il principio della non computabilità degli interessi moratori.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 63, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)