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Sez. 5, Sentenza n. 8994 del 12/05/2004 (Rv. 572813 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Rapporto di deducibilità ex art. 58 del dPR n. 597 del 1973 - Determinazione - Interessi moratori su crediti in sofferenza - Computo - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572813-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, previsto dall'art. 58, primo comma, del dPR 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile "ratione temporis"), vanno computati anche gli interessi di mora su crediti in sofferenza maturati nel periodo d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)