Sez. 1, Sentenza n. 7196 del 05/08/1997 (Rv. 506414 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Facoltà dell'appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità - Legittimità della sospensione - Necessità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI
In tema di appalti pubblici, l'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, si riferiscono a sospensioni legittime dei lavori, in quanto "dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità "(come espressamente previsto all'inizio del capoverso del citato art. 30), non già ad ipotesi di sospensione illegittima o a protrazione illegittima della sospensione (nella specie, verificatasi per fatto colposo imputabile all'amministrazione committente).
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)