Sez. L, Sentenza n. 14507 del 29/09/2003 (Rv. 567238 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Limitato - Mancata contestazione di fatti posti a base della decisione - Giudicato interno - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
Anche nel rito del lavoro l'appello non ha effetto pienamente devolutivo, e pertanto, ai sensi degli artt. 434, 342 e 346 cod. proc. civ., il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dall'appellante, e non può estendere l'indagine su punti della sentenza di primo grado che non siano stati investiti, neanche implicitamente, da alcuna censura; ne consegue che deve ritenersi formato il giudicato interno - rilevabile anche d'ufficio - in ordine alle circostanze poste dal giudice di primo grado e dal giudice d'appello alla base delle rispettive decisioni in ordine alle quali non siano stati formulati specifici motivi d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)