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Sez. 1, Sentenza n. 17105 del 22/09/1989 Ud. (dep. 06/12/1989) Rv. 182752 - 01

ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - CANNA - PARTE DELL'ARMA - NON ACCESSORIO DELL'ARMA - DETENZIONE ABUSIVA - CONFIGURABILITÀ DELITTO EX ART. 2 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895.*
Stato
decisa il 1989-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182752-01

ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - CANNA - PARTE DELL'ARMA - NON ACCESSORIO DELL'ARMA - DETENZIONE ABUSIVA - CONFIGURABILITÀ DELITTO EX ART. 2 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895.*

Le canne di un'arma da sparo costituiscono "parte" e non "accessorio" di essa. Infatti, anche secondo la comune accezione del termine, possono considerarsi quale "accessorio" solo le parti di mera rifinitura o di ornamento che non abbiano alcun riflesso, diretto o indiretto, sul funzionamento o sulla pericolosità della arma stessa, nel senso che non ne aumentino la potenzialità, il raggio d'Azione, la precisione nella mira. Costituiscono, invece, "parte" di un'arma quelle indispensabili al funzionamento della stessa, quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa e quelle che, comunque, le conferiscono maggiore potenzialità, precisione di tiro o rapidità di esplosione. In conseguenza, la detenzione abusiva di canne di un'arma da fuoco integra gli estremi del delitto di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895. Ciò perché la "ratio" del divieto di autonoma detenzione di parti di arma non denunziate va ravvisata nell'esigenza di impedire che, attraverso la scomposizione e la separata detenzione, si possano eludere le Disposizioni concernenti l'arma nel suo complesso. (Conf mass n 140808; (Conf mass n 150734; (Conf mass n 157282; (Conf mass n 179926).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)