Sez. 1, Sentenza n. 2451 del 10/09/1974 (Rv. 370854 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO - REVOCA E MODIFICA - MODIFICABILITA - APPLICAZIONE AL CONCORDATO IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO - REVOCA E MODIFICA - MODIFICABILITA - APPLICAZIONE AL CONCORDATO IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE.*
Il principio della modificabilita del concordato fiscale per effetto della conoscenza di nuovi elementi, principio introdotto dall'art 35 del tu 29 gennaio 1958, n 645, pur essendo dettato espressamente per le imposte dirette, vale anche per i concordati in materia di imposte indirette, in quanto detta norma e suscettibile di interpretazione estensiva. (fattispecie riguardante concordato sull'imposta di successione, modificato a seguito dell'accertata natura edificatoria anziche agricola di terreni ricadenti nell'eredita). (V 2864'72, mass n 360587; 2220'68, mass n 334452).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)