Sez. 1, Sentenza n. 2864 del 06/10/1972 (Rv. 360587 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - REVOCA E MODIFICA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - AVVISO DI NUOVO ACCERTAMENTO - NECESSITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - REVOCA E MODIFICA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - AVVISO DI NUOVO ACCERTAMENTO - NECESSITA.*
Il concordato tributario non ha natura negoziale di transazione o di novazione, ma ha unicamente natura di atto unilaterale della amministrazione finanziaria, che pone in essere, con l'adesione del contribuente, una delle operazioni tendenti alla liquidazione dell'imponibile. Tuttavia, l' amministrazione non puo modificare o revisionare l'accertamento compiuto a mezzo di concordato, se non limitatamente alla ipotesi della sopravvenuta conoscenza di presupposti ed elementi di fatto nuovi, dei quali non si sia potuto tener conto al momento del concordato. Ma, anche in detta ipotesi, l'ufficio non puo senz'altro promuovere la procedura esecutiva fiscale con la notifica dell'ingiunzione fiscale ma deve previamente notificare al contribuente apposito avviso. Di nuovo accertamento, perche egli possa esercitare il proprio diritto di adizione delle commissioni tributarie. In ogni ipotesi di imposizione concordata trova, invero, applicazione la norma dell'art 35, comma primo, del tu 29 gennaio 1958, n 645, che, sebbene dettata in materia di imposte dirette, ha portata di principio generale. (V 2220'68, mass n 334452).*
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 4, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 35, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)