Sez. 1, Sentenza n. 2220 del 03/07/1968 (Rv. 334452 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- CONCORDATO - NATURA - ATTO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - MODIFICAZIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- CONCORDATO - NATURA - ATTO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - MODIFICAZIONE - CONDIZIONI.*
Il concordato tributario non ha natura negoziale, di transazione o novazione, ma ha unicamente natura di atto unilaterale dell'amministrazione, che pone in essere, con l'adesione del contribuente, una delle operazioni tendenti alla liquidazione dell'imposta e precisamente quella relativa alla Determinazione dell'imponibile. Tuttavia l' amministrazione non puo modificare o revisionare l'accertamento compiuto a mezzo di concordato, se non limitatamente alla ipotesi della sopravvenuta conoscenza di presupposti ed elementi di fatto nuovi, di cui non si sia potuto tener conto al momento del concordato.*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 14, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 17, Legge 08/05/1945 num. 90 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)