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Sez. 1, Sentenza n. 831 del 01/02/1999 (Rv. 522802 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Azioni tendenti a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei confronti dei terzi - Competenza del tribunale fallimentare - Esclusione - Fattispecie in tema di azione per responsabilità professionale proposta dal fallimento.
Stato
decisa il 1999-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522802-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

Le azioni che dipendono da rapporti che già si trovavano nel patrimonio dell'imprenditore al tempo della dichiarazione di fallimento, che a questa dunque preesistevano e che si pongono con il fallimento in relazione di mera occasionalità, non sono attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare. Tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei confronti dei terzi e quelle con cui detti diritti debbano essere accertati o divenire oggetto di pronunce di condanna (nella specie, la S.C. ha escluso che rientri nella competenza del tribunale fallimentare l'azione, per il risarcimento del danno da responsabilità professionale, proposta dal fallimento nei confronti di un avvocato al quale il fallimento stesso aveva reiterato un incarico di recupero crediti già affidatogli dall'imprenditore ancora prima della dichiarazione di fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)