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Sez. 5, Sentenza n. 12786 del 29/05/2006 (Rv. 590545 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Regolamento comunale in materia di applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani - Ricorso per cassazione - Censure comportanti l'esame del regolamento - Mancata trascrizione o allegazione delle norme del regolamento invocate - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590545-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) per violazione del regolamento di un Comune, ove siano sollevate censure che comportino l'esame di detto regolamento, è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie, il principio "iura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (fattispecie anteriore al mutamento del quadro normativo di riferimento, conseguente alla riforma dell'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, alla legge Cost. n. 3 del 2001 ed alla legge n. 131 del 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)