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Sez. 5, Sentenza n. 23093 del 16/11/2005 (Rv. 585136 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Applicazione - Regolamento comunale - Ricorso per cassazione - Censure comportanti l'esame del regolamento - Mancata trascrizione o allegazione delle norme del regolamento invocate - Conseguenze - Inammissibilità dello stesso - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585136-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di TARSU, quando siano sollevate censure che comportino l'esame di un regolamento comunale, adottato ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è necessario, a pena di inammissibilità, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che le norme del regolamento di cui è contestata la legittimità siano integralmente trascritte o allegate, al fine di porre la Corte di cassazione in condizione di apprezzare la rilevanza e fondatezza delle censure, senza dover ricorrere all'esame degli atti o ad ulteriori indagini, ciò che a tale giudice è precluso, e non operando il principio "iura novit curia" con riguardo alle norme giuridiche secondarie che, quali quelle censurate, siano applicative e non integrative di norme legislative.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)