diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 745 del 08/02/1982 (Rv. 418561 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANCATA ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE - CONSEGUENZA - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA - DETERMINAZIONE DEL GIUSTO AMMONTARE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418561-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANCATA ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE - CONSEGUENZA - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA - DETERMINAZIONE DEL GIUSTO AMMONTARE - CRITERI.*

La mancata iscrizione nell'albo dei giornalisti, determinando nullità del rapporto di lavoro subordinato giornalistico per violazione di norme imperative e non per illiceità della causa o dell'oggetto del relativo contratto, non preclude il diritto del lavoratore alla retribuzione per l'attività di fatto prestata e la Determinazione del giusto ammontare di questa ben può essere compiuta dal giudice, ai sensi dell'art. 2099 cod. civ. e dell'art. 36 cost., con riferimento alla disciplina retributiva prevista dai contratti collettivi ed alle mansioni in concreto svolte, indipendentemente dal suddetto difetto di iscrizione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)