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Sez. L, Sentenza n. 6673 del 10/11/1983 (Rv. 431395 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA SVOLTA IN REGIME DI SUBORDINAZIONE SENZA LA PRESCRITTA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - NULLITÀ DEL RAPPORTO - ILLICEITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SOPRAVVENUTA ISCRIZIONE ALL'ALBO - CONTINUITÀ E UNICITÀ DELL'INTERO RAPPORTO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431395-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA SVOLTA IN REGIME DI SUBORDINAZIONE SENZA LA PRESCRITTA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - NULLITÀ DEL RAPPORTO - ILLICEITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SOPRAVVENUTA ISCRIZIONE ALL'ALBO - CONTINUITÀ E UNICITÀ DELL'INTERO RAPPORTO - PERSISTENZA.*

L'attività giornalistica di ordine intellettuale che, pur se in violazione delle norme della legge 3 febbraio 1963 n. 69, sull'Esercizio della professione del giornalista, sia svolta in regime di subordinazione, secondo le caratteristiche della continuità, dell'inserimento nell'organizzazione aziendale e della sottoposizione alle direttive dell'imprenditore, non dà luogo ad un rapporto nullo per illiceità dell'oggetto o della causa del relativo contratto; pertanto, ai sensi del primo comma dell'art. 2126 cod. civ., la prestazione di detta attività non può ritenersi improduttiva di effetti, ma dà diritto al trattamento economico corrispondente all'entità del lavoro svolto, con conseguente applicabilità della disciplina collettiva concernente la retribuzione e le indennità accessorie nonché le previsioni di sviluppo della carriera, atteso che, nel caso di sopravvenuta iscrizione del lavoratore all'albo, il passaggio dal contratto nullo (per violazione delle norme predette) al contratto valido non fa venir meno la continuità e unicità dell'intero rapporto ai fini della progressione della carriera e della Determinazione dell'indennità di cessazione del rapporto. (V 745/82, mass n 418561; (V 5903/81, mass n 416659; (V 5228/81, mass n 415997; (V 1812/80, mass n 405415).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)