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Sez. L, Sentenza n. 4431 del 13/05/1987 (Rv. 453158 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PRESTAZIONI DI PERSONA NON ISCRITTA NELL'ALBO PROFESSIONALE - DIRITTO ALLA QUALIFICA PROFESSIONALE - INSUSSISTENZA - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SVOLTE - SPETTANZA - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEI GIORNALISTI - NECESSITÀ - DISTINZIONE TRA GIORNALISTA REDATTORE E COLLABORATORE FISSO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453158-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PRESTAZIONI DI PERSONA NON ISCRITTA NELL'ALBO PROFESSIONALE - DIRITTO ALLA QUALIFICA PROFESSIONALE - INSUSSISTENZA - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SVOLTE - SPETTANZA - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEI GIORNALISTI - NECESSITÀ - DISTINZIONE TRA GIORNALISTA REDATTORE E COLLABORATORE FISSO - RILEVANZA.*

La prestazione di lavoro a contenuto giornalistico effettuata in regime di subordinazione da persona non iscritta nell'albo professionale non attribuisce a colui che l'esegue il diritto alla qualifica professionale, ma gli conferisce soltanto - secondo il disposto dell'art. 2126 cod. civ. - il diritto al trattamento economico equamente determinato dal giudice con riferimento alla contrattazione collettiva dei giornalisti in relazione alla specifica qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, tenendo conto in particolare che la qualifica di giornalista redattore è caratterizzata - a differenza di quella di collaboratore fisso - dall'autonomia della prestazione estrinsecantesi in una attività non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estendentesi alla loro elaborazione, analisi e valutazione. (V 2193/85, mass n 440073; (V 745/82, mass n 418561).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)