Sez. 1, Sentenza n. 2875 del 12/04/1988 (Rv. 458472 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA GENERALE ALLE LITI - DATA ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA GENERALE ALLE LITI - DATA ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Il requisito della specialità della procura per il ricorso per Cassazione (art. 365 cod. proc. civ.) è da intendersi diversamente a seconda che detta procura sia apposta in calce o a margine del ricorso medesimo o sia invece conferita con atto separato. Nel primo caso la procura, costituendo un corpus inscindibile con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo; nel secondo caso, invece, essendo esclusa la possibilità di integrazione della procura con il ricorso, la rigorosità del concetto di specialità postula che la procura medesima debba necessariamente contenere l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per Cassazione sottoscritto da avvocato cassazionista non munito di procura speciale, invocando una procura generale alle liti di data anteriore a quella di pubblicazione della sentenza impugnata. (V 4942/86, mass n 447627; (V 4710/86, mass n 447419; (Conf 4141/86, mass n 446929).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)