Sez. L, Sentenza n. 5050 del 03/10/1979 (Rv. 401693 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE - PRESUPPOSTO - CONSERVAZIONE DEL POSTO DA PARTE DEL LAVORATORE SOSTITUITO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE - PRESUPPOSTO - CONSERVAZIONE DEL POSTO DA PARTE DEL LAVORATORE SOSTITUITO - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art 2103 cod civ (nel testo di cui all'art 13 legge 20 maggio 1970 n 300), nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il diritto del prestatore di lavoro al trattamento economico corrispondente all'attivita svolta presuppone unicamente l'effettivo svolgimento di tali mansioni - cio che e oggetto di un accertamento di fatto, sindacabile, in Sede di legittimita, solo sotto il profilo della congruita e logicita della motivazione - e prescinde dalla conservazione o meno del posto da parte del lavoratore sostituito. (V 1335/75, mass n 374858; (V 1717/73, mass n 364645).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)