Sez. L, Sentenza n. 1335 del 10/04/1975 (Rv. 374858 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA RELATIVA RETRIBUZIONE - DIRITTO ALLA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE - RAPPORTI ANTERIORI ALLA LEGGE N 300 DEL 1973 - INAPPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA RELATIVA RETRIBUZIONE - DIRITTO ALLA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE - RAPPORTI ANTERIORI ALLA LEGGE N 300 DEL 1973 - INAPPLICABILITA.*
Con l'art 13 della legge 20 maggio 1970, n 300 il legislatore, ampliando il campo del trattamento del lavoratore adibito a mansioni superiori, non solo gli ha riconosciuto il diritto al trattamento economico piu vantaggioso, ma gli ha anche attribuito il diritto all'assegnazione definitiva a dette mansioni qualora ricorrano determinati presupposti. La norma, che attribuisce al lavoratore diritti non previsti dal testo originario dell'art 2103, secondo comma, cod civ, e indubbiamente innovativa e non puo essere applicata a rapporti definiti anteriormente all'entrata in vigore della legge citata. (V 2380/72, mass n 359791; 1053/72, mass n 357429).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)