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Sez. 3 - , Sentenza n. 33815 del 17/09/2020 Ud. (dep. 30/11/2020) Rv. 280045 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Divieto di "novum" - Motivi nuovi attinenti alla procedibilità - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280045-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il divieto di "novum" nel giudizio di legittimità non opera per le censure attinenti alla procedibilità dell'azione penale, tranne quando la violazione denunciata, ancorché afferisca alla procedibilità, richieda accertamenti di fatto dei quali non sia stato provocato ritualmente l'esame o il riesame nel giudizio di appello. (Conforme Sez. 3, n. 2253 del 21/01/1972 Rv. 120734–01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)