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Sez. 2, Sentenza n. 4670 del 19/07/1986 (Rv. 447395 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - ASSEGNAZIONE ALLE PARTI DI UN TERMINE PER L'INTEGRAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447395-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - ASSEGNAZIONE ALLE PARTI DI UN TERMINE PER L'INTEGRAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

La norma dell'art. 244 cod. proc. civ., al fine di garantire la unitarietà e infrazionabilità della prova testimoniale, richiede per la prova diretta nonché per quella contraria, la previa specificazione sia dei fatti che ne formano oggetto che della indicazione delle persone da interrogare, pur consentendo che il giudice, in base ai suoi poteri discrezionali, assegni alle parti un termine per l'integrazione delle indicazioni relative alla prova dedotta. (V 2558/82, mass n 420420; (V 1684/82, mass n 419524; (V 2545/77, mass n 386261).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)