Sez. 5, Sentenza n. 1523 del 05/02/2002 (Rv. 552076 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Società con sede negli USA - "Royalties" percepite in Italia - Disciplina antecedente alla Convenzione di Roma del 17 aprile 1984 - ILOR - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Le "royalties" percepite in Italia da una società con sede negli USA, nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenute tra i due Stati il 13 dicembre 1974 ed approvato con legge 6 aprile 1977, n. 233 (prima della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 763), si sottraggono all'IRPEF e all'IRPEG, ma non all'ILOR, la quale, pertanto, è dovuta, dato che l'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, escludendone la debenza per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, non a quelli che, pur essendo ad essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione; e atteso altresì che, da un lato, la fonte convenzionale, nel prevenire la doppia imposizione, non si riferisce alla tassazione locale e, da un altro, che tale disciplina non contrasta neppure con il principio comunitario di non discriminazione in base alla nazionalità, trattandosi di società prive di stabile organizzazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1974, Legge 06/04/1977 num. 233 CORTE COST., Tratt. Internaz. 17/04/1984, Legge 11/12/1985 num. 763
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)