Sez. 1, Sentenza n. 1872 del 21/02/1995 (Rv. 490562 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Società con sede negli U.S.A. - "Royalties" percepite in Italia - Disciplina antecedente alla convenzione di Roma del 17 aprile 1984 - I.L.O.R. - Applicabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Le "royalties" percepite in Italia da una società con sede negli U.S.A., nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenuto fra i due Stati il 13 dicembre 1974 ed approvato con legge 6 aprile 1977 n. 233 (prima della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985 n. 763), si sottraggono all'IRPEF ed all'IRPEG, non all'ILOR, la quale, pertanto, è dovuta, dato che l'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, escludendone la debenza per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, non a quelli che, pur essendo ad essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1974, Legge 06/04/1977 num. 233 CORTE COST., Tratt. Internaz. 17/04/1984, Legge 11/12/1985 num. 763
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)