Sez. 5 - , Ordinanza n. 30848 del 22/12/2017 (Rv. 646524 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | - Chiusura delle liti fiscali ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Condizioni - Pendenza della lite - Valutazione alla data di presentazione della domanda - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente va valutato al momento della presentazione della relativa domanda di definizione, essendo quindi irrilevante il successivo sviluppo della stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva valutato come necessario il versamento del 50% del tributo, in luogo di quello del 30%, con riferimento ad istanza di definizione di lite avanzata nelle more del giudizio di appello proposto avverso sentenza favorevole all'Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente concluso con l'annullamento della stessa sentenza per difetto di contradditorio e rinvio al giudice di primo grado).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)