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Sez. 5, Sentenza n. 18445 del 21/09/2016 (Rv. 641057 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Condizioni - Pendenza della lite - Limiti - Abuso del diritto - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641057-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente sussiste in presenza di un'iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata già inammissibile con sentenza definitiva, che sia potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, salve le ipotesi di abuso del processo, caratterizzate dall'intento di sfruttare in modo fittizio e strumentale il mezzo processuale, al solo scopo di conseguire i vantaggi della sopravvenuta o preannunciata normativa di condono. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'abuso essendo stato il ricorso introduttivo notificato nei termini, antecedentemente alla l. n. 289 del 2002, ancorché dichiarato inammissibile, perché non depositato, con provvedimento reclamato).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)